di Pino Zingale , Rettore dell’Accademia Teutonica “Enrico VI di Hohenstaufen”y Cavaliere della Casa Troncal de los Doce Linajes de Soria.


Premessa.
Le recenti diatribe sulla titolarità della successione a capo della Casa Reale di Savoia e, prima ancora, sulla gestione del patrimonio morale della ex Casa Reale, hanno riaperto il dibattito, invero mai chiuso, sulla persistenza della facoltà di conferimento da parte dei Duchi di Savoia delle onorificenze degli Ordini Dinastici patrimonio araldico della loro Famiglia, anche alla luce di quella pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 26/11/1981, n. 1869) che ha riconosciuto ai titolari di altre ex Case Reali italiane pre-unitarie tale facoltà (in atto il Capo della Casa Ducale di Borbone Parma per l’ex Ducato di Parma e Piacenza, il Capo della Casa Granducale di Asburgo Lorena per l’ex Gran Ducato di Toscana ed il Capo della Casa Reale di Borbone Due Sicilie per l’ex Regno delle Due Sicilie hanno avuto riconosciuto ufficialmente dal Ministero per gli affari esteri la facoltà di conferire alcuni degli Ordini cavallereschi patrimonio araldico delle loro famiglie).
Motivi di ordine costituzionale (che oggi possono considerarsi superati a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1) hanno impedito, sinora, che un simile riconoscimento potesse persino ipotizzarsi in favore dei Capi di Casa Savoia, soggetti espressamente dichiarati non elettori ed interdetti dagli uffici pubblici e dalle cariche elettive, ai quali era pure vietato l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale) e non, si badi bene, quali Capi della ex Casa Reale italiana, ma anche solo quali semplici Capi della Casa Ducale di Savoia alla quale entrambi gli Ordini dei quali qui si discute riferiscono le proprie origini storiche e giuridiche.
La rinuncia di fatto ad ogni pretesa di restaurazione monarchica da parte di entrambi gli attuali pretendenti, non disgiunta da un tacito riconoscimento della legittimità dell’attuale regime repubblicano, in presenza anche di illustri conferimenti di tali Ordini a rappresentanti di Stati esteri e ad esponenti delle stesse istituzioni repubblicane italiane, senza che ciò abbia provocato particolari reazioni ufficiali, consentono di avviare una pacata riflessione sulla possibilità o meno che, a legislazione vigente, anche ai due più importanti Ordini Equestri della storia d’Italia (ed ai valori religiosi, etici, sociali e morali che essi hanno rappresentato) possa essere restituita cittadinanza nel nostro attuale ordinamento.
1. Nota storica sull’Ordine Supremo della Santissima Annunziata.Verso la metà del quattordicesimo secolo, Amedeo VI di Savoia, detto il conte Verde, resosi conto che l’Impero Greco era minacciato dai Turchi radunò a Venezia una flotta e fece vela per Costantinopoli, liberò dalle mani dei Bulgari l’imperatore Giovanni Paleologo ed ottenne che lui e la chiesa scismatica di Costantinopoli tornassero alla piena comunione con quella cattolica: ciò avvenne mediante l’atto di sottomissione che l’imperatore fece a Roma al Pontefice Urbano VI (1366-67).

Conte Amedeo VI di Savoia.


Anche per queste gesta Amedeo VI è unanimemente considerato la più nobile espressione della cavalleria del medio evo.
La tradizione fa risalire le origini dell’Ordine Supremo della Santissima Annunziata all’Ordine del Cigno Nero, fondato proprio da Amedeo VI di Savoia nel 1350 (in occasione delle nozze della sorella Bianca con Galeazzo II Visconti).
All’Ordine del Cigno Nero appartenevano cavalieri di cinque province: Savoia, Genovese, Bressa, Borgogna e Viennese. I membri dell’Ordine portavano per insegna una lastra circolare d’argento con un cigno nero beccato e piotato di rosso.
Dopo poco più di dieci anni il Duca fondò l’Ordine del Collare di Savoja, composto di quindici cavalieri, per onorare le quindici “allegrezze” della Beata Vergine Maria e di tutta la Corte celeste. La decorazione consisteva in un collare d’argento dorato, formato di nodi d’amore e di rose. Dal collare pendeva una ghirlanda formata di tre nodi intrecciati, i famosi nodi di Savoia.
Istituzione dell’Ordine del Collare dell’Annunziata – XIV secolo
Immagine tratta dal volume «Gli Ordini Cavallereschi» di Franco Cuomo.

In origine lo scopo dell’Ordine era di “indurre unione e fraternità tra i potenti sicché si evitassero le guerre private”. I Milites Collaris Sabaudiae furono prima limitati a 15, per essere in seguito aumentati, nel 1518, a 20 da Carlo III il Buono, e nel 1429 il primo Duca di Savoia, Amedeo VIII il Pacifico, aggiunse alla decorazione il motto FERT. Nei secoli, gli araldisti provarono a scoprire il significato di queste quattro lettere, senza però riuscirvi.
Gli statuti originali dettati da Amedeo VI per l’Ordine del Collare di Savoja sono andati persi e sino ai giorni nostri sono stati tramandati solo quelli approvati dal Gran Maestro il Duca Amedeo VIII nel 1409.
Carlo III, il Buono, nell’anno 1518, per onorare le cinque piaghe di Cristo, elevò il numero dei cavalieri da quindici a venti e collocò nel cuore della ghirlanda formata dai tre nodi o lacci d’amore, l’effigie della Beata Vergine Maria, annunziata dall’arcangelo San Gabriele e per questo motivo l’Ordine assunse, da tale data, il titolo della Santissima Annunziata.
Nel 1580, il duca Emanuele Filiberto prescrisse la nobiltà, da almeno cinque generazioni, per essere ammessi nell’Ordine, requisito che fu mantenuto per circa tre secoli.
Il Re Vittorio Emanuele II, con D.R. 3 giugno 1869, riformò nuovamente l’Ordine, prescrivendo sempre il numero di venti cavalieri, oltre al Sovrano Gran Maestro, il Principe ereditario, gli ecclesiastici e gli stranieri. Sempre lo stesso Sovrano, prescrisse che l’ammissione all’Ordine spettasse a coloro che avevano reso altissimi servizi, nelle più alte magistrature civili e militari, indipendentemente dall’appartenenza al ceto nobiliare. La scelta dei cavalieri, però, fu sempre ed esclusivamente riservata al Re nella sua qualità di “Capo e Sovrano dell’Ordine”.
Umberto I di Savoia, nel 1876, conferì la carica di cancelliere dell’Ordine Supremo della Santissima Annunziata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
I cavalieri avevano la precedenza, nelle cerimonie, su tutte le più alte cariche dello Stato e godevano dei titoli di Eccellenza e cugino del Re, oltre alla nobiltà personale; essi, inoltre, venivano ascritti d’ufficio negli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d’Italia, con il grado di Gran Cordone.
Dal 1362 ad oggi figurano investiti oltre ottocentotrenta Cavalieri dell’Annunziata, dei quali solo otto hanno perso il collare o sono decaduti, per vari motivi.
La Costituzione repubblicana nulla dispose relativamente all’Ordine Supremo della Santissima Annunziata, mentre per l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro la XIV disposizione finale e transitoria stabilì che fosse conservato come ente ospedaliero.
I conferimenti continuarono, però, da parte del re Umberto II in esilio, sino alla sua morte.
L’art. 9 della Legge 3 marzo 1951, n. 178 ha stabilito la soppressione dell’Ordine della SS. Annunziata e delle relative onorificenze.

2. Nota storica sull’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.L’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro affonda le radici nelle gesta dei crociati in Palestina e ancor prima nella tragica e leggendaria fine della Legione Tebea.
Martirio della Legione Tebea, da El Greco.

L’Ordine di S. Maurizio prende il nome dal comandante della Legione Tebea, il contingente di soldati romani che, di stanza nel Nord Africa, fu richiamato in Gallia nel III sec. d.C. Le fonti di cui si dispone non sono concordi nel riportare le cause del massacro di quella legione. Secondo alcuni la tragica fine è da imputarsi al rifiuto opposto dai legionari all’ordine di unirsi alla persecuzione dei cristiani di Gallia, ordinata dall’imperatore Massimiano. Altre fonti raccontano invece che i soldati furono uccisi per non aver voluto offrire sacrifici agli dei pagani prima di andare in guerra. Certo, invece, sembra il luogo in cui si sarebbe consumata la tragedia: il pianoro compreso tra il Rodano, il lago di Ginevra e le retrostanti montagne. Ben presto il luogo divenne meta di pellegrinaggio e già i re di Borgogna fecero erigere una chiesa ed un monastero, in cui si svolgeva la cerimonia di investitura del regno.

Casa Savoia, all’esaurirsi della dinastia borgognina nel 1032, raccolse l’eredità di questa tradizione, insieme al dominio su quei territori. Tra i simboli dell’investitura vi era anche un anello con una pietra ovale d’agata, con intagliato un cavaliere, che la tradizione vuole essere appartenuto a S. Maurizio; l’anello andò perso durante la Rivoluzione Francese.
L’effige di S. Maurizio la si ritrova anche in una delle bandiere di devozione usate in guerra da Amedeo VI (il Conte Verde fondatore dell’Ordine del Collare di Savoia, poi Ordine Supremo della Santissima Annunziata), accanto a quelle raffiguranti Nostra Signora e San Giorgio.
Duca Amedeo VIII di Savoia – Antipapa.

Questa radicata devozione si concretizzò, al principio del 1400, nella fondazione ad opera di Amedeo VIII, primo duca di Casa Savoia, di un monastero sulle rive del lago di Ginevra, a Ripaille, dedicato a S. Maurizio e sotto la regola di S. Agostino. Proprio in quel monastero, dopo più di quaranta anni di regno, si ritirò lo stesso Amedeo VIII, dando vita ad una insolita sacra milizia.
Nel 1422 gli era morta la moglie, Maria di Borgogna, ma consapevole che l’erede Ludovico, Principe di Piemonte, non era ancora in grado di reggere il governo dello Stato, egli si ritirò nel monastero senza lasciare del tutto il potere. Diede così vita ad un’originale sintesi, dividendosi tra i doveri del governo e la vita eremitica. Cinque suoi consiglieri condivisero la scelta, dando inizio al nuovo Ordine. I cavalieri scelsero come abito un saio di panno grigio contrassegnato dalla croce trifogliata.
Nel 1439 Amedeo VIII fu eletto Papa dal concilio riunitosi a Basilea. Accettato per obbedienza il pontificato, lasciò un testamento riguardante l’ordine dei cavalieri romiti di S. Maurizio, in cui prescriveva di accogliere solo persone di provata integrità e prudenza, esperte in affari di governo, non trattenute da impedimenti secolari, per servire Dio nella solitudine ed il principe non con l’esercizio attivo, ma con consigli.
Lasciato il papato nel 1449 per porre termine allo scisma che la sua elezione aveva determinato, egli si ritirò nuovamente in solitudine; morì il 7 gennaio 1451 a Ginevra ed il suo corpo fu trasferito a Ripaille e, più tardi, nella Cappella della Sindone a Torino. Con l’elezione al papato anche i suoi compagni lo seguirono a Roma ed ebbe così termine la prima fase della vita dell’Ordine di S. Maurizio.
Dovettero passare più di cento anni perché il principe Emanuele Filiberto, risollevate le sorti del regno, ricostituisse anche l’Ordine di S. Maurizio.
Papa Gregorio XIII.

Il 16 settembre 1572 papa Gregorio XIII approvò la nascita del nuovo Ordine di S. Maurizio, come ordine militare e religioso sotto la regola cistercense, ed affidò ad Emanuele Filiberto ed ai suoi successori il titolo di gran magistero; con bolla papale del 13 novembre dello stesso anno ebbe luogo la fusione tra l’Ordine di S. Maurizio e l’Ordine di S. Lazzaro.
In tal modo i Savoia divennero Gran Maestri ereditari dei due Ordini riuniti, che furono posti sotto la regola di Sant’Agostino. Il Duca in tale occasione fondò due Case Conventuali con sede a Nizza e Torino. In seguito sorsero ad opera dell’Ordine riunito dei Santi Maurizio e Lazzaro diversi ospedali ed opere caritatevoli. L’ammissione all’Ordine era sottoposta a vincoli: nobiliari di quattro quarti di nobiltà familiare, oltre ai voti di povertà, obbedienza, e castità coniugale. I cavalieri dovevano combattere per la Fede Cattolica.
Nel 1729 Vittorio Amedeo II di Savoia, Re di Sardegna, concesse all’Ordine la basilica di San Paolo a Torino che assunse così il nome di Basilica dei Santi Maurizio e Lazzaro, divenendo la Basilica magistrale. In tale basilica in seguito si fusero la Compagnia di Santa Croce e dei Santi Maurizio e Lazzaro, trasformandosi nella Reale Arciconfraternita dei Santi Maurizio e Lazzaro, tuttora fiorente.
L’Ordine sino al 1832 era distinto nella classe dei Cavalieri di Giustizia (con prove di nobiltà) e nella classe dei Cavalieri di Grazia (ammessi per meriti personali) in certi casi nobilitati dall’Ordine stesso. L’Ordine conferiva la nobiltà personale (che, se concessa per tre generazioni consecutive, diveniva ereditaria).
Nel 1894, dopo la proclamazione dello statuto, l’Ordine fu riunito in un’unica classe di Cavalieri, abbandonando le prove nobiliari, la nobilitazione e la professione religiosa. Nel Regno d’Italia, per essere insigniti dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, si doveva essere in possesso del grado superiore nell’Ordine della Corona d’Italia. I gradi erano: Cavaliere di Gran Cordone; Grande Ufficiale; Commendatore; Ufficiale e Cavaliere.
Come già detto nel paragrafo precedente, la Costituzione repubblicana ha disposto, per l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (XIV disposizione finale e transitoria), che fosse conservato come ente ospedaliero, mentre i relativi conferimenti continuarono, dalla sede dell’esilio, da parte del re Umberto II, sino alla sua morte.
L’art. 9 della Legge 3 marzo 1951, n. 178, infine, a differenza di quanto disposto per l’Ordine della Santissima Annunziata, ha stabilito solo la cessazione del conferimento delle relative onorificenze, consentendone, però, l’uso per quelle già concesse, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie.
3. Natura giuridica dell’Ordine supremo della Santissima Annunziata e dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.Una prima suddivisione degli Ordini Cavallereschi si è avuta nel secolo XVI, per merito del Sansovino che, nella sua opera “Dell’origine dei Cavalieri”, pubblicata nel 1566, distingue i Cavalieri nelle seguenti tre categorie: Cavalieri di Croce, di Collana e di Sperone.
Alla prima categoria appartenevano gli Ordini crocesignati, quali l’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, l’Ordine Teutonico, del Tempio di Gerusalemme, di Calatrava ed altri, dall’insegna che portavano sull’abito. Ai Cavalieri di Collana appartenevano invece i massimi Ordini dinastici creati dalle più importanti Case regnanti d’Europa. In tali Istituzioni rientravano l’Ordine Supremo della Santissima Annunziata, della Giarrettiera, di San Michele, del Toson d’Oro. Alla terza categoria appartenevano i Cavalieri, la cui nomina faceva parte del complesso delle investiture create dai Regnanti Pontefici e dai Sovrani e poi delegate a feudatari e Cavalieri anziani.
Nel tempo, vari studiosi continuarono a classificare gli Ordini Cavallereschi, sotto vari profili.
Ai giorni nostri, la maggior parte degli studiosi, classifica gli Ordini cavallereschi come segue: Ordini Statuali chiamati anche di merito, i quali formano il patrimonio araldico di uno Stato. Tali Ordini sorgono, per lo più, nel secolo scorso con lo scopo di premiare le benemerenze civili e militari dei cittadini e traggono il loro fondamento giuridico nella sovranità dello Stato che li ha istituiti. Nel caso di una nazione retta da una monarchia, gli Ordini Cavallereschi si chiamano Statuali o di Corona, ma in questo caso il Re ne dispone unicamente in qualità di Capo dello Stato non come patrimonio araldico della sua Dinastia; Ordini Sovrani: in questa categoria rientra, attualmente, solo il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, in quanto mantiene la sua natura di ente sovrano, anche se non mancano valide argomentazioni a favore anche dell’Ordine Teutonico che, tuttavia, in atto non esercita alcuna prerogativa sovrana. Ordini Dinastici: rientrano in tale categoria gli Ordini Cavallereschi che appartengono al patrimonio araldico di una Dinastia Sovrana. Se la Dinastia è regnante, gli Ordini si chiameranno dinastici statuali, in quanto messi a disposizione dello Stato per conferire onori e per premiare particolari benemerenze. Se la Dinastia non è più regnante, gli Ordini si chiameranno dinastici non nazionali, in quanto la persona del Capo della Real Casa conserva il jus collationis dei suoi Ordini Cavallereschi. Infatti tali Ordini traggono origine, per la massima parte, da Bolle Apostoliche di Approvazione. L’Ordine familiare, invece, riguarda l’istituzione cavalleresca che appartiene al patrimonio araldico di una famiglia sovrana o già sovrana, senza essere mai stato messo a disposizione della Nazione.
La suddetta classificazione, di origine prettamente dottrinaria, è stata sostanzialmente recepita dalla nostra giurisprudenza, ed in particolare dal Consiglio di Stato il quale, nell’ormai celebre parere n. 1869/81, ha osservato che il corretto inquadramento della fattispecie “Ordini non nazionali” presa in considerazione dalla legge n. 178/51 e non chiarita legislativamente, necessita di una correlazione al sistema della legge medesima la quale, nell’istituire l’ordine “al merito della Repubblica italiana”, ha dettato norme per l’uso o il divieto di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche diverse. Il criterio seguito dal legislatore del 1951 è stato quello di non innovare circa l’uso delle onorificenze della Santa Sede, dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro e del S.M.O.M.; di vietare rigorosamente e penalizzare il conferimento e l’uso di onorificenze di enti, associazioni o privati; di sopprimere l’Ordine della SS. Annunziata e relative onorificenze, nonché quello della Corona d’Italia, con cessazione del conferimento ulteriore delle onorificenze dei Santi Maurizio e Lazzaro.
Nei confronti delle onorificenze conferite da Stati esteri (ad eccezione del S.M.O.M. le cui onorificenze sono equiparate a quelle nazionali e non necessitano, quindi, di nessuna autorizzazione) o da “Ordini non nazionali”, lo stesso legislatore ha previsto un apposito procedimento autorizzatorio, su proposta del Ministro per gli Affari esteri (tranne che per le onorificenze conferite dalla Santa Sede e quelle dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro – di subcollazione pontificia – per le quali è competente la Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Dal quadro normativo indicato emerge, dunque, il divieto di onorificenze nazionali diverse da quelle “al merito della Repubblica” e l’autorizzabilità di quelle estere, sia statuali che non statuali.
Ma cosa si intende per “Ordini non nazionali”?
Il criterio adottato dal legislatore, secondo il Consiglio di Stato, induce a ritenere, anche sulla base del fatto che la proposta è riservata al Ministero degli Affari esteri, che gli “Ordini non nazionali” siano, in linea di principio, quelli totalmente estranei all’ordinamento italiano, ma non per questo necessariamente emanazione di un ordinamento statuale straniero.
Infatti, da una parte lo Stato italiano vieta assolutamente a soggetti dell’ordinamento interno il conferimento di onorificenze e, dall’altro, si riserva di autorizzare, in favore di cittadini italiani, quelle promananti da Stati esteri e da Ordini (cavallereschi) “non nazionali”, segno evidente della estraneità di questi ultimi anche dalla diretta sovranità dei primi.
Si tratta, allora, di una categoria di Ordini, cioè di istituzioni cavalleresche, costituiti ed operanti all’estero, ma non espressione di ordinamenti statuali sovrani.
Invero, oltre al duplice elemento della non coincidenza con la sovranità statuale di Stati esteri e della estraneità all’ordinamento italiano, appare necessario all’individuazione dell’Ordine “non nazionale” un riconoscimento che ne identifichi l’esistenza e ne legittimi giuridicamente la dignità cavalleresca.
Santo Stefano Papa e Martire con la croce ottagona rossa simbolo dell’omonimo Ordine.

Ora, tale riconoscimento, mentre per quanto detto non può essere ricercato nell’ordinamento italiano, deve rinvenirsi in quello di ordinamenti stranieri, come l’ordinamento canonico (della Santa Sede), ovvero di Stati esteri, compreso, fra questi, l’ordinamento del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Questa posizione risulta confermata e meglio specificata nel rapporto conclusivo redatto il 18 aprile 1996 per il Ministero degli Affari Esteri dal Gruppo di Studio sugli Ordini cavallereschi presieduto dal Prof. Umberto Lenza, nel quale è stato sottolineato che possono essere considerati ordini non nazionali gli ordini cavallereschi “quasi ordini religiosi” e gli “ordini di collana”, e cioè quelli creati da un Sovrano non quale capo di Stato ma quale capo della propria famiglia.
Nel successivo parere n. 813/01, emesso sempre dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato, si osservò che per “ordini non nazionali” dovessero essere identificati quelli “costituiti ed operanti all’estero, ma non espressione di ordinamenti statuali sovrani”, e che per l’identificazione dell’”ordine non nazionale”, è indispensabile “un riconoscimento che ne identifichi l’esistenza e ne legittimi giuridicamente la dignità cavalleresca”, e che non può, ovviamente, essere rinvenuto nell’ordinamento italiano ma deve essere, invece, rintracciato negli ordinamenti stranieri, come quello canonico o come quelli di stati esteri.
Nel “sistema” della legge n. 178 del 1951 un ruolo decisivo è, pertanto, svolto dall’autorizzazione del Ministro per gli Affari Esteri di cui all’art. 7, dal momento che essa costituisce lo strumento indispensabile per l’utilizzazione, nel territorio della Repubblica, delle onorificenze rilasciate, per quel che in questa sede rileva, da “ordini non nazionali”. Attraverso tale autorizzazione il Ministro degli Esteri effettua tutte le valutazioni discrezionali connesse alla possibilità di consentire l’uso, sul territorio nazionale, di onorificenze o distribuzioni non nazionali; il presupposto legittimante dell’esercizio di tale potere è, tuttavia, costituito dall’avvenuto accertamento del riconoscimento, da parte dell’ordinamento straniero interessato, sia dell’esistenza dello “ordine non nazionale” che della sua dignità cavalleresca.
Il sistema normativo che sembra enuclearsi dalle surriferite argomentazione è il seguente:
1. per l’uso delle onorificenze della Santa Sede, dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro e del S.M.O.M. valgono le regole già in vigore prima della legge n. 178/51;
2. è vietato rigorosamente il conferimento e l’uso di onorificenze di enti, associazioni o privati;
3. è soppresso l’Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze;
4. è soppresso l’Ordine della Corona d’Italia;
5. cessa il conferimento delle onorificenze dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro;
6. possono essere autorizzate le onorificenze concesse da Stati esteri;
7. possono essere autorizzate le onorificenze di Ordini non espressione di ordinamenti statuali sovrani, con esclusione di quelli già appartenenti allo Stato italiano e ad altri Stati sia di quelli privi di identità cavalleresca perché non riconosciuti da alcun ordinamento sovrano, riconoscimento che non può essere ricercato nell’ordinamento italiano ma in quelli stranieri, come l’ordinamento canonico (della Santa Sede), ovvero di Stati esteri, compreso, fra questi, l’ordinamento del Sovrano Militare Ordine di Malta.
S.M. il Re Juan Carlos I

Creato Cavaliere della SS. Annunziata da S.M. Umberto II nel 1978

Orbene, gli Ordini della Santissima Annunziata e dei Santi Maurizio e Lazzaro posso-no agevolmente farsi rientrare tra i c.d. Ordini non nazionali, trattandosi di Ordini Dinastici, patrimonio araldico esclusivo di Casa Savoia, radicati, come origine e legittimazione, non nell’ordinamento dello Stato Italiano, bensì, il primo (Ordine di collana istituito dal Capo di Casa Savoia) in quello della Contea/Ducato di Savoia, cessata realtà statuale preunitaria, e nella relativa sovrana Casa Ducale (poi Reale italiana), così come gli altri ordini supremi dinastici del Regno delle Due Sicilie (Insigne Reale Ordine di San Gennaro), del Ducato di Parma e Piacenza (Ordine di San Ludovico), del Gran Ducato di Toscana (Sacro Militare ordine di Santo Stefano Papa e Martire), tutti fondati da principi capi delle relative Case regnanti; l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, invece, fonda la propria legittimazione anche nell’ordinamento canonico, trattandosi di Ordine (Religione) eretto (come Ordine di San Maurizio) dal Sommo Pontefice Gregorio XIII e, poi, dallo stesso unificato, il 13 novembre 1572, con quello di San Lazzaro, con attribuzione del Gran Magistero ai capi di Casa Savoia, e canonicamente mai soppresso (situazione, quindi, del tutto sovrapponibile a quella dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio che viene in atto autorizzato all’uso sia se concesso dal Capo della Casa Ducale di Borbone Parma, sia se concesso da uno dei due capi – nella vigente situazione di contesa dinastica – della Casa Reale di Borbone Due Sicilie).
A ciò si aggiunga che molti sovrani attualmente regnanti (l’imperatore del Giappone Akihito, il 78° Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta Frà Andrew Willoughby Ninian Bertie, il re di Spagna Juan Carlos I ed il re dei Belgi Alberto II) ne sono insigniti, con ciò riconoscendo, quali capi di Stato in carica, il Capo della Casa Reale di Savoia come legittima fons honoris, senza, peraltro, che mai il Governo italiano abbia nulla osservato per le vie diplomatiche ufficiali.
S.M. Alberto II Re dei Belgi

Creato Cavaliere della SS. Annunziata dal Principe Vittore Emanuele di Savoia.


Quello che sembrerebbe ostacolare in qualche modo tale conclusione è, per l’Ordine della Santissima Annunziata, l’art. 9 della Legge 3 marzo 1951, n. 178, che ha stabilito la soppressione dell’Ordine e delle relative onorificenze e, per quello dei Santi Maurizio e Lazzaro, la XIV disposizione finale e transitoria della Costituzione repubblicana e lo stesso art. 9 della legge citata, i quali hanno stabilito, la prima che l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro sia conservato come ente ospedaliero e la seconda che cessi il conferimento delle relative onorificenze, salvo, però, l’uso per quelle già conferite.
Senza contare alcune nomine “di peso” fatte a Cardinali di Santa Romana Chiesa, come Mons. Angelo Sodano il quale, mentre ricopriva la carica di Segretario di Stato, nonostante le prese di posizione ufficiali da parte della Santa Sede relativamente al riconoscimento accordato solo all’Ordine di Malta ed a quello del Santo Sepolcro, è stato creato nel 2002 Cavaliere della Santissima Annunziata.
Sua Em.za Rev.ma Mons. Angelo Sodano

Cardinale Vescovo di Ostia ed Albano e del titolo di Santa Maria Nuova
Decano del Sacro Collegio Cardinalizio
Segretario di Stato dal 1991 al 2006
Creato Cavaliere della SS. Annunziata dal Principe Vittore Emanuele di Savoia il 23 dicembre 2002

I due Ordini, pertanto, sebbene sicuramente qualificabili, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati, come “Ordini Dinastici non nazionali”, non sarebbero autorizzabili all’uso, in Italia, per i cittadini italiani, per una sorta di divieto implicito derivante dalla soppressione per legge dell’Ordine della Santissima Annunziata e dalla cessazione, per disposizione costituzionale e successiva legge ordinaria, dello status di ordine equestre (con conseguente esplicita inibizione di ulteriori conferimenti) per quello dei Santi Maurizio e Lazzaro.
Tale assunto, però, non appare rispondente ad una corretta interpretazione delle norme in questione.
Continúa con la entrada de mañana.